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Home » Attualità » Sanzioni fisse per omessa dichiarazione Imu in presenza di tributo versato

Sanzioni fisse per omessa dichiarazione Imu in presenza di tributo versato

14 Giugno 2021 | Flash News

Nelle situazioni di acquisto o vendita di immobile scatta l’obbligo di presentazione della dichiarazione IMU e TASI.

Tale dichiarazione rappresenta una comunicazione tesa ad evidenziare al fisco che nell’anno precedente il contribuente è entrato in possesso oppure ha ceduto un’unità immobiliare.
L’ obbligo è legato agli effetti che incidono sulla determinazione dell’imposta comunale Unica IMU a seguito di variazioni nella consistenza patrimoniale del contribuente.
La dichiarazione annuale deve essere presentata entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini IMU. Deve essere predisposta una sola volta e non sarà necessario compilarla annualmente se non sono intervenute variazioni.
In caso di omessa dichiarazione, la legge di bilancio 2020 (legge 160/2019) che regolamenta la nuova IMU, prevede al comma 775, che si applichi la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

Tali sanzioni troverebbero diversa applicazione in caso di versamento delle imposte, potendo avere luogo l’applicazione delle sanzioni in misura fissa e non proporzionale, qualora pur essendo stata omessa la dichiarazione, sia stato effettuato il versamento del tributo.
Si ritiene a tal fine rilevante richiamare una recente sentenza della Corte di Cassazione, sentenza n.16056 la quale stabilisce che in caso di omessa dichiarazione ICI seguita dal versamento delle imposte, vengano applicate le sanzioni fisse da dichiarazione inesatta e non le sanzioni proporzionali da dichiarazione omessa.

Quanto stabilito nella sentenza, pur riguardando formalmente l’ICI può essere esteso anche in caso di omessa dichiarazione IMU. Verrebbe sostanzialmente prevista la massima sanzione, in misura uguale o pari al doppio dell’imposta evasa, in presenza di una dichiarazione non presentata cui si colleghi l’omesso versamento integrale del dovuto.
Ciò inoltre non contrasterebbe con quanto stabilito dall’art.13 del Dlgs 471/97, in quanto il contribuente può procedere al tardivo versamento, non essendovi alcun limite temporale.
Difatti, con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124/2019), viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo, con il quale è possibile sanare eventuali carenze successivamente alla data di scadenza della dichiarazione riferibile al periodo in cui è commesso l’errore o l’omissione, facendo riferimento a quanto stabilito nell’art. 13 del Dlgs 471/1997.
Per quanto detto, nell’ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione è opportuno provvedere al pagamento delle imposte, in quanto il beneficio consisterà nella ricezione di un atto di contestazione di sanzioni fisse e non proporzionali.

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