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Home » Attualità » Scambi intracomunitari, applicazione Quick Fixes

Scambi intracomunitari, applicazione Quick Fixes

15 Dicembre 2021 | Approfondimenti

Il D.lgs. N 192-2021 recepisce le disposizioni europee contenute nel “2020 Quick Fixes” – disposizioni IVA in materia di scambio transfrontaliero di merci – che risultavano comunque già efficaci dal 1°gennaio 2020. Il nuovo decreto integra e modifica alcune disposizioni del Decreto-legge 331/93 concernente le cessioni e gli acquisti Intracomunitari di beni.

In particolare (ai sensi del nuovo art. 41 comma 2-ter) il regime di non imponibilità ai fini IVA delle operazioni di cessioni intracomunitarie di beni può essere applicato qualora:

  • il cessionario comunitario abbia dato comunicazione al soggetto cedente nazionale del proprio numero identificativo IVA
  • il cedente nazionale abbia compilato l’elenco INTRASTAT.

Il nuovo decreto-legge introduce il regime fiscale “call-off stock” che consente lo stoccaggio di beni in un deposito con il conseguente differimento degli adempimenti IVA al momento di uscita dei beni del deposito.
Le nuove disposizioni sono volte ad evitare, al verificarsi di alcuni presupposti, che colui il quale trasferisce la giacenza sia tenuto a identificarsi ai fini IVA presso l’Amministrazione finanziaria dello Stato di destinazione dei beni.

 

Cessione di beni Intracomunitaria

Il soggetto passivo che trasferisce beni della sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato realizza una cessione di beni Intracomunitaria (ai sensi del nuovo art. 41 comma 2-ter) se:

  • i beni siano spediti o trasportati da un soggetto passivo IVA in uno Stato membro (o da un terzo per suo conto) verso un altro Stato membro, in previsione del fatto che, dopo il loro arrivo, detti beni saranno ceduti ad un soggetto passivo
  • il soggetto cedente non sia stabilito nello Stato membro in cui i beni sono spediti
  • il soggetto acquirente sia identificato ai fini IVA nello Stato membro in cui i beni sono spediti o trasportati e la sua identità ed il numero di identificazione siano noti nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto dei beni
  • il soggetto che spedisce o trasporta i beni riporti detto trasferimento in un apposito registro, di cui al nuovo art. 54-bis del Regolamento 282/2011, e li inserisca negli elenchi INTRASTAT delle cessioni intra-Ue.

Vi sarà cessione di beni qualora la proprietà dei beni sia trasferita dal deposito all’acquirente UE oppure dopo 12 mesi dall’arrivo della merce nell’altro Stato membro. Non rientrano nel novero della cessione di beni intracomunitaria i beni nel deposito che ritornino entro 12 mesi nello Stato di origine.

Per quanto riguarda gli acquisti di beni intracomunitari (nuovo art. 38-ter), il soggetto passivo che trasferisce beni alla sua impresa da un altro Stato membro nel territorio dello Stato non effettua un acquisto intracomunitario se:

  • i beni sono spediti o trasportati nel territorio dello Stato dal soggetto passivo, o da un terzo che agisce per suo conto, per essere ivi ceduti, in una fase successiva e dopo il loro arrivo, a un altro soggetto passivo che ha il diritto di acquistarli in conformità a un accordo preesistente tra i due soggetti passivi
  • il soggetto passivo che spedisce o trasporta i beni non ha stabilito la sede della propria attività economica né dispone di una stabile organizzazione nello Stato
  • il soggetto passivo destinatario della cessione è identificato ai fini dell’imposta sul valore aggiunto nello Stato e la sua identità e il numero di identificazione attribuito dallo Stato sono noti al soggetto passivo sopra riportato nel momento in cui ha inizio la spedizione o il trasporto.

Vi sarà acquisto di beni qualora la proprietà dei beni venga trasferita dal deposito oppure dopo 12 mesi dall’arrivo della merce nello Stato. Non rientrano nel novero della cessione di beni intracomunitaria i beni nel deposito che ritornino entro 12 mesi nello Stato di origine.

 

Cessioni a catena

Sono state poi regolate le cessioni a catena ovvero le cessioni successive di beni oggetto di un unico trasporto intracomunitario dal primo cedente all’ultimo acquirente della catena. Risulta non imponibile, secondo il criterio dell’imputazione del trasporto, solo la cessione effettuata nei confronti del cosiddetto “operatore intermedio”. Tuttavia, se quest’ultimo comunica al fornitore la propria identificazione IVA è invece non imponibile la cessione intracomunitaria da lui effettuata.

Le nuove norme non si applicano per le vendite a distanza effettuate tramite interfacce elettroniche.

 

I nostri professionisti sono a disposizione per chiarimenti e ulteriori dettagli.

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  • scarica la circolare sugli scambi intracomunitari (PDF, 0 bytes)
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