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Home » Attualità » Semplificazioni in Lombardia e nuovi trattamenti contabili per le rinnovabili

Semplificazioni in Lombardia e nuovi trattamenti contabili per le rinnovabili

17 Luglio 2025 | Approfondimenti

L’Industry Energy dello Studio, sotto la direzione dei partner Edoardo Fea e Carlo Gioffrè, pubblica la nuova edizione di Energy in action, una newsletter tematica per offrire aggiornamenti puntuali sulle principali novità del settore energetico.

In questa edizione, esploreremo temi di attualità nel settore delle energie rinnovabili, a partire dalle recenti novità legislative introdotte a livello regionale e nazionale. Tra queste, si segnalano le semplificazioni procedurali approvate dalla Regione Lombardia, l’adeguamento della Toscana al Testo Unico FER e il nuovo Decreto Porti, che disciplina lo sviluppo dell’eolico offshore. Passeremo poi agli aggiornamenti fiscali, con un focus sul trattamento contabile dei contratti legati a fonti rinnovabili. Infine, approfondiremo due rilevanti pronunce giurisprudenziali: l’illegittimità del silenzio nei procedimenti di VIA e la legittimità di un parere negativo relativo a un impianto situato all’interno del buffer aree idonee.

Lombardia: semplificazioni per le rinnovabili

Con la Legge Regionale n. 8/2025, pubblicata il 10 giugno 2025, la Regione Lombardia ha introdotto importanti modifiche alla normativa sulle procedure autorizzative per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, allineandosi al Testo Unico FER (D. Lgs. n. 190/2024). Le novità principali riguardano gli articoli 27, 28 e 29 della L.R. 26/2003 e ridefiniscono la distribuzione delle competenze tra i diversi livelli istituzionali. In particolare, viene affidata ai Comuni la funzione di amministrazione procedente per la Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), mentre le Province si occuperanno delle autorizzazioni uniche per impianti FER ordinari. La Regione mantiene la competenza per gli impianti di maggiore rilevanza, tra cui quelli superiori a 300 MW, gli impianti idroelettrici di grande derivazione, i solari termodinamici fino a 300 MW, gli elettrolizzatori stand alone e gli impianti di accumulo elettrochimico o termomeccanico. Inoltre, viene introdotto l’obbligo per le Regioni di adottare un regolamento attuativo che disciplini aspetti rilevanti come l’artato frazionamento dei progetti, la gestione del fine vita degli impianti e le misure di compensazione ambientale.

Trattamento contabile di contratti collegati a fonti rinnovabili

Il Regolamento (UE) 2025/1266, pubblicato il 1° luglio 2025, introduce rilevanti modifiche agli IFRS 9 e IFRS 7, con particolare attenzione alla contabilizzazione dei contratti relativi all’energia elettrica prodotta da fonti naturali. Le novità, applicabili dal 1° gennaio 2026, rispondono alla crescente importanza delle energie rinnovabili nel settore energetico e mirano a migliorare la trasparenza degli effetti finanziari derivanti da tali contratti, spesso configurati come operazioni di compravendita di energia.

Le modifiche all’IFRS 9, attraverso l’inserimento di nuovi paragrafi (2.3A-2.3B, 6.10.1-6.10.2, 7.1.15-7.2.53), stabiliscono che, a causa della variabilità naturale della produzione (e.g. per effetto delle condizioni meteorologiche), i contratti legati a fonti rinnovabili devono essere trattati secondo regole specifiche. In particolare, è consentito designarli come strumenti finanziari valutati al fair value, a condizione che ciò sia fatto fin dall’origine, al fine di evitare distorsioni contabili.

Un’importante novità riguarda la possibilità di designare come oggetto di copertura anche volumi energetici variabili, purché coerenti con la produzione attesa dell’impianto. Il nuovo paragrafo 6.10.1 amplia quindi le possibilità applicative della contabilità di copertura, permettendo alle imprese di coprire rischi di prezzo o volume legati a vendite future, anche in presenza di una produzione incerta per natura.

Il paragrafo 6.10.2 introduce una presunzione automatica di “alta probabilità” per le operazioni programmate, a condizione che i flussi dello strumento di copertura siano subordinati all’effettiva produzione dell’energia. Questo consente una più agevole qualificazione contabile delle coperture legate a fonti naturali, rafforzando il collegamento tra prassi contabili e caratteristiche operative del settore.

Infine, sono stati inseriti i paragrafi B2.7 e B2.8 nella guida operativa, a chiarimento dell’articolo 2.4 sugli acquisti di energia elettrica dipendente dalla natura. In particolare, viene precisato che la vendita di energia non utilizzata (a causa, ad esempio, della struttura del mercato) non compromette la qualifica del contratto come destinato all’uso proprio, a patto che l’entità sia acquirente netto di energia. Tale condizione va verificata sulla base di informazioni storiche, attuali e prospettiche, entro un orizzonte temporale massimo di 12 mesi.

Nel complesso, le modifiche promuovono una maggiore coerenza tra rappresentazione contabile e dinamiche reali del settore rinnovabile, facilitando una gestione del rischio più efficace e allineata ai principi di sostenibilità.

Legittimità di un parere negativo per un impianto all’interno del buffer aree idonee

TAR Sardegna, Sezione I, sentenza del 20 giugno 2025, n.572

Con la sentenza n. 572 del 20 giugno 2025, il TAR Sardegna ha respinto il ricorso di una società operante nel settore delle energie rinnovabili contro il parere negativo espresso dal Ministero della Cultura nell’ambito del procedimento di VIA per un impianto eolico. L’impianto era previsto in un’area situata all’interno del buffer di 3 km da beni tutelati, come definito dall’art. 20 del D. Lgs. n. 199/2021.

La società ricorrente contestava la legittimità del parere, sostenendo che il Ministero avesse qualificato automaticamente come “non idonea” l’area ricadente nel buffer, mentre tale fascia dovrebbe essere considerata come “area ordinaria” e non esclusa a priori.

Il TAR ha tuttavia ritenuto infondate le doglianze, affermando che il parere non si è basato su una mera presunzione legata alla localizzazione geografica, ma su una motivazione dettagliata e su un’istruttoria approfondita che ha portato a ritenere l’intervento non compatibile con i vincoli paesaggistici. Pertanto, il giudizio di non compatibilità espresso dal Ministero è stato considerato legittimo.

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