Caso Shakira – residenza fiscale ancorata alla presenza fisica materiale
In questo articolo i professionisti di Andersen analizzano le disposizioni della Delega Fiscale in tema di residenza fiscale delle persone fisiche sottolineando le assonanze con i criteri previsti dalla normativa spagnola e affrontando il recente caso che ha coinvolto la cantante Shakira.
Il caso in questione nasce dalla contestazione, da parte dal Fisco spagnolo, della residenza fiscale di Shakira in Spagna in luogo di quella dichiarata dalla cantante, per le annualità dal 2012 al 2014, alle Bahamas.
L’Agencia Tributaria ha mosso la contestazione in esame sulla base delle disposizioni nazionali che regolano l’attribuzione della residenza fiscale in Spagna ovvero, alternativamente:
- presenza materiale in Spagna per più di 183 giorni
- radicamento in Spagna del nucleo principale o della base delle attività della persona o dei suoi interessi economici
Se tali condizioni sono soddisfatte, la prova contraria è in sostanza affidata, qualora esistenti, alle Convenzioni contro le doppie imposizioni.
Nel caso in oggetto, la Spagna e le Bahamas non hanno stipulato alcun Trattato contro le doppie imposizioni e, pertanto, all’esito delle indagini svolte dalle autorità spagnole tramite testimonianze di parrucchieri, camerieri di ristoranti, istruttori di fitness, vicini di casa e altre persone legate alla sfera professionale e personale della cantante, sono state riconosciute le ragioni dell’Erario per milioni di euro.
E proprio tali criteri che regolano la residenza delle persone fisiche potrebbero interessare il Fisco Italiano atteso che lo Schema di decreto legislativo in materia di fiscalità internazionale (Schema di decreto legislativo AG. 90) emanato in attuazione della legge delega della riforma fiscale (L. 9 agosto 2023, n. 111, artt. 2 e 3), contiene, all’art. 1, una nuova formulazione dell’art. 2 del TUIR in materia di residenza fiscale delle persone fisiche.
Di seguito si riporta testualmente l’Articolo 1, “Residenza delle persone fisiche”
L’articolo 1 dello schema intende novellare le disposizioni che individuano la residenza fiscale delle persone fisiche al fine di ampliare il novero dei contribuenti Irpef.
In particolare, si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d’imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti.
Rispetto alla disciplina vigente, di conseguenza:
- viene introdotto il riferimento alla frazione di giorno
- sono residenti anche i soggetti presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d’imposta, di fatto così ampliando la platea dei contribuenti residenti in Italia
Inoltre, in luogo del riferimento alle nozioni contenute nel codice civile, viene introdotto un nuovo concetto di domicilio che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Infine, viene introdotta presunzione di residenza, salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente.
In sostanza, la nuova formulazione:
- da una parte, stabilisce, quale nuovo criterio per accertare la residenza italiana delle persone fisiche, quello della presenza materiale in Italia
- dall’altra parte, modifica la nozione di domicilio valevole ai fini fiscali, sganciandola da quella del codice civile e stabilendola ove si sviluppano le relazioni personali e familiari della persona e, dunque, attribuendo minor rilievo al lato economico.
Al momento, si attende, dunque, che venga attuato quel riassetto delle vigenti disposizioni di diritto tributario che la Delega fiscale si propone come obiettivo al fine di semplificare il sistema tributario, migliorare la chiarezza e conoscibilità delle norme fiscali, la certezza dei rapporti giuridici, l’efficienza dell’operato dell’Amministrazione finanziaria.
