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Home » Attualità » Società a responsabilità limitata: la convocazione diretta dell’assemblea sociale da parte dei soci è subordinata all’inerzia dell’organo gestorio?

Società a responsabilità limitata: la convocazione diretta dell’assemblea sociale da parte dei soci è subordinata all’inerzia dell’organo gestorio?

10 Settembre 2020 | Approfondimenti

Il quesito di cui al titolo trova la sua giustificazione normativa all’art. 2479, co. 1 e 4, c.c. che, alternativamente, attribuisce il potere di convocare l’assemblea sia all’organo amministrativo sia ad una maggioranza qualificata del capitale sociale. Infatti, la formulazione della norma fa nascere delle incertezze circa il diritto dei soci di sollecitare la convocazione dell’assemblea, piuttosto che di convocare direttamente la stessa.

L’orientamento giurisprudenziale e dottrinale maggioritario risolve il quesito a favore della convocazione diretta, in quanto soluzione maggiormente aderente alla centralità che il legislatore della riforma ha voluto conferire alla figura del socio. Seguendo questo orientamento sorge un ulteriore quesito che divide il mondo giurisprudenziale e accademico – affrontato da ultimo dalla Sez. Imprese del Trib. di Milano con la sentenza 2253/2020 – circa l’esistenza o meno di limiti a tale convocazione diretta. In particolare, si discute se la convocazione diretta richieda o meno l’inerzia dell’organo amministrativo.

La recente sentenza del Tribunale meneghino, in linea con la consolidata giurisprudenza dello stesso Tribunale, richiamando una sua risalente pronuncia, dispone che la legittimazione diretta dei soci sussiste “anche in difetto di inerzia dell’organo amministrativo”.

Per corroborare tale tesi il Tribunale evidenzia come la soluzione proposta sia perfettamente in linea con le disposizioni normative. Infatti, evidenzia come l’art. 2479 c.c., a differenza di quanto previsto per le S.p.A. dall’art. 2367 c.c., non faccia riferimento all’inerzia di altri organi sociali.

È interessante evidenziare che il Tribunale ritiene le disposizioni di cui all’art. 2479, co. 1 e 4, “regole legali di garanzia inderogabili”, per cui statuisce espressamente che il predetto orientamento non viene minato dal fatto che lo statuto sociale demandi la convocazione dell’assemblea all’organo gestorio. Rimane salvo l’obbligo del socio che convoca l’assemblea di rispettare le regole di convocazione previste dallo statuto e dalla legge al fine di assicurare il regolare processo di convocazione.

Infine, i Giudici chiariscono la portata della sentenza n. 10821/2016 della Suprema Corte in tema di convocazione diretta dell’assemblea, la cui massimazione ha dato vita a delle incertezze sul principio di diritto ivi espresso.

Sul punto il Tribunale di Milano precisa che il caso affrontato dalla Suprema Corte implica in concreto una ipotesi di inerzia dell’organo gestorio. Pertanto, il fatto che la Suprema Corte statuisca che: “deve essere riconosciuta al socio […] la possibilità di procedere alla convocazione dell’assemblea, in caso di inerzia dell’amministrazione […]” non vale a condizionare all’inerzia dell’organo gestorio il potere del socio di convocare l’assemblea poiché la Suprema Corte si riferisce ad una ipotesi di inerzia, ma non innalza tale circostanza a requisito indispensabile alla convocazione diretta dell’assemblea da parte dei soci.

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