Step in Tax, le ultime dal diritto tributario – aprile 2024
Nel nuovo Step in Tax, la newsletter mensile di Andersen sulle ultime novità in materia di diritto tributario, i professionisti dello studio hanno raccolto aggiornamenti giurisprudenziali, nuove norme e prassi dell’Amministrazione Finanziaria.
Di seguito si riportano i principali argomenti contenuti nel documento – che vi invitiamo a leggere e scaricare – che si concentrano sull’adesione al PVC, un atto redatto dall’Amministrazione finanziaria in cui sono indicate le violazioni di legge contestate (con i conseguenti addebiti) a seguito di verifica fiscale (in termini di accessi e/o ispezioni) presso la sede del contribuente.
Nuove leggi – L’adesione integrale o parziale al PVC
Art. 5-quater, D.Lgs 218/1997 S, introdotto dal D.Lgs 12/02/2024 n. 13, art. 1, in vigore dal 22/02/2024:
“Il contribuente può prestare adesione anche ai verbali di constatazione redatti ai sensi dell’ articolo 24 della legge 7 gennaio
1929, n. 4:
a) senza condizioni
b) condizionandola alla rimozione di errori manifesti”
La norma prevede la possibilità per il contribuente di aderire integralmente ai rilievi contenuti nei processi verbali di constatazione
emessi dal prossimo 30 aprile.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo, il contribuente dovrà trasmettere ai Verificatori, entro 30 giorni dalla ricezione dell’atto, un’istanza di adesione e nei successivi 60 giorni, ai sensi del comma 5, l’Agenzia delle entrate notificherà l’atto di definizione contenente la liquidazione delle somme.
Il beneficio per il contribuente che decide di aderire a tutti i rilievi contenuti nel verbale consiste nella riduzione delle sanzioni
a 1/6 del minimo edittale. In caso, invece, di “adesione” parziale, quindi, nel caso in cui il contribuente concordi solo parzialmente con i rilievi contenuti nel verbale potrà optare per il ravvedimento operoso la cui fruizione comporta la riduzione delle sanzioni pari a 1/5 del minimo (ex art. 13, c. 1, lett. b-quarter, D.Lgs n. 472/1997 S).
Certamente l’istituto del ravvedimento operoso è esperibile dal contribuente sia nel caso di adesione integrale ai rilievi contenuti nel verbale che di adesione parziale.
La scelta tra i due istituti resta certamente in capo al contribuente, ma si tenga in considerazione che l’adesione al verbale, oltre a prevedere una maggior riduzione delle sanzioni, non richiede la rimozione della violazione, ad esempio, con la presentazione di una dichiarazione integrativa e che la liquidazione viene effettuata dall’Agenzia delle Entrate.
Giurisprudenza – Individuazione beneficiario effettivo e riparto onere probatorio
In base ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’individuazione del beneficiario effettivo non può prescindere dal superamento di tre test, che si rivelano autonomi e disgiunti, ovvero:
(i) il substantive business activity test, che verifica se la società percipiente svolga un’attività economica effettiva
(ii) il dominion test, che verifica se la società percipiente possa disporre liberamente degli interessi ricevuti o se invece sia tenuta a rimetterli ad un soggetto terzo
(iii) il business purpose test, che verifica le ragioni dell’interposizione di una società nel flusso reddituale transfrontaliero, e cioè se la società percipiente abbia una funzione nell’operazione di finanziamento, o se, invece, sia una mera conduit company (o société relais), la cui interposizione è finalizzata esclusivamente ad un risparmio fiscale
La recente pronuncia della Cassazione n. 8612 depositata il 29 marzo 2024 S ha ribadito tale principio di diritto nell’ambito di una controversia riguardante l’esenzione delle ritenute sugli interessi fra consociate di Stati membri dell’Unione europea, aggiungendo, inoltre, che in applicazione dell’ordinario riparto dell’onere probatorio tra fisco e contribuente, nonché per il principio di vicinanza della prova, spetterebbe alla società contribuente, che ne adduca la qualità, la prova di essere il “beneficiario effettivo”.
Tuttavia, su tale ultimo punto, si segnala la sentenza 929/14/2023 emessa dalla CGT II grado dell’Emilia Romagna S che, invece – condividendo il sistema dei tre test (substantive business activity test; dominion test; business purpose test) elaborato in sede di legittimità – stabilisce che spetta all’amministrazione finanziaria provare che il percettore delle royalties pagate da una società italiana non è il beneficiario effettivo, in quanto “non si tratta di una agevolazione fiscale, ma della sussistenza dei presupposti di applicazione di uno specifico regime tributario”.
Pertanto, detta pronuncia di merito prende le distanze da quell’orientamento della Suprema Corte che “impone” che, in base al
principio della vicinanza della prova, sia il contribuente a dimostrare chi sia il beneficiario effettivo: tale principio è infatti non più
sostenibile alla luce del forte monito che è giunto dal Legislatore, in punto di corretta applicazione dell’onere della prova
di cui al nuovo art. 7, c. 5-bis, del D.Lgs. 546/1992.
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