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Home » Attualità » Superbonus del 110% trasferibile agli acquirenti e agli eredi che detengono l’immobile

Superbonus del 110% trasferibile agli acquirenti e agli eredi che detengono l’immobile

29 Settembre 2020 | Approfondimenti

La detrazione “maggiorata” del 110%, relativa agli interventi definiti dall’art.119 del Decreto Rilancio, è trasferibile all’acquirente in caso di vendita dell’immobile o all’erede che lo detiene materialmente a seguito del decesso del titolare della detrazione.

In caso di cessione di un immobile oggetto dell’intervento di recupero edilizio prima che sia decorso l’intero periodo di sfruttamento dell’agevolazione, la detrazione rimanente viene trasferita automaticamente, salvo diverso accordo delle parti, all’acquirente dell’unità. Quindi, nel caso di trasferimento per atto tra vivi, compresa la donazione, le parti potranno sottoscrivere un accordo tenendo conto di quanto precisato nella Circolare n. 7/2017 dell’Agenzia delle Entrate.

Diversa è invece la conclusione prevista qualora oggetto del trasferimento sia:
– il diritto di usufrutto, nel qual caso la detrazione rimane in capo al nudo proprietario in quanto a questi resta la nuda proprietà dell’immobile fino al momento della morte;
– la cessione di una quota dell’immobile, a meno che l’acquirente a seguito del trasferimento della stessa non diventi l’unico proprietario dell’immobile.

Nel caso di un immobile oggetto di ristrutturazione e trasferito per successione, la detrazione non beneficiata viene automaticamente trasmessa all’erede che abbia la detenzione materiale e diretta del bene. Ne consegue che la detrazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale.

A tal riguardo però è necessario soffermarci su alcuni punti chiariti dall’Agenzia delle Entrate con la Circ. n. 7/2017:
– se l’immobile è locato, la detrazione viene persa e quindi non trasmessa agli eredi perché essi non dispongono del bene direttamente;
– se l’immobile è libero e ci sono più eredi, la detrazione spetta a ciascuno pro-quota;
– in presenza di più eredi, dei quali solo uno di questi utilizzi l’immobile come abitazione, la detrazione spetterà per intero a quest’ultimo;

Va inoltre evidenziato che qualora il coniuge superstite rinunci all’eredità, mantenendo solo il diritto di abitazione, non potrà usufruire della detrazione. Ne consegue che nemmeno gli eredi potranno usufruire del beneficio residuo in quanto non dispongono materialmente del bene.

In ultimo, va precisato che la detenzione del bene deve sussistere non soltanto per l’anno di accettazione dell’eredità, ma anche per ciascun anno per il quale si vuole fruire delle residue quote di detrazione. Pertanto, se l’erede concede in comodato o in locazione l’immobile, non potrà fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non ha più la detenzione materiale e diretta del bene. Potrà beneficiarne, eventualmente, al termine del contratto di comodato o di locazione.

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