Delitto di autoriciclaggio anche per chi riceve contanti da false fatture
La sentenza della Corte di Cassazione n. 6397, depositata in data 18 febbraio 2020, ha ritenuto configurato il delitto di autoriciclaggio in capo all’imprenditore cui vengono retrocesse per contanti somme precedentemente pagate per fatture relative ad operazioni inesistenti.
Il caso
Il caso affrontato dalla Cassazione vedeva un imprenditore cui erano state sequestrate delle somme di denaro connesse ad un’ipotesi di antiriciclaggio: una società a lui riconducibile aveva ricevuto fatture per operazioni inesistenti da altra società olandese e le somme inizialmente bonificate erano state restituite allo stesso imprenditore per contanti.
Il sequestro veniva impugnato ritenendo che non potesse configurarsi il delitto di autoriciclaggio ex art. 648 ter1 c.p. in quanto i contanti ricevuti sarebbero stati destinati a un uso esclusivamente personale e non reimpiegati in attività economiche, finanziarie o imprenditoriali illecite.
La sentenza
La sentenza in commento ha rigettato il ricorso sull’assunto che le operazioni economiche fittizie poste in essere per “ripulire” il denaro e per dissimulare il profitto illecito porrebbero in essere tutti i presupposti necessari affinché si configuri il delitto di autoriciclaggio, finalizzato proprio a impedire qualsiasi forma di reimmissione delle disponibilità di provenienza delittuosa all’interno del circuito economico legale: la non punibilità prevista dal comma 4 dell’art. 648 ter1 c.p. per la condotta di godimento personale, secondo la Cassazione, sussiste soltanto quando l’utilizzo o il godimento dei beni ricevuti sia avvenuto in modo diretto, senza il compimento di alcuna operazione diretta a ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni stessi.
