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Home » Attualità » Disamina del trattamento fiscale del Trust in Italia tra opportunità e nuovi orientamenti dell’Agenzia delle Entrate

Disamina del trattamento fiscale del Trust in Italia tra opportunità e nuovi orientamenti dell’Agenzia delle Entrate

21 Luglio 2022 | Stampa

L’articolo pubblicato dalla rivista internazionale European Taxation di IBFD scritto da Alberto Trainotti e Saverio Fabbiano analizza il trattamento fiscale del Trust in considerazione del crescente impiego e interesse di tale strumento. Infatti, il Trust risulta in grado di combinare la tutela di determinati interessi patrimoniali con un elevato grado di flessibilità ed efficienza.

La pubblicazione, nell’agosto 2021, da parte dell’Agenzia delle Entrate di una bozza di Circolare sul trattamento tributario del Trust ha rappresentato l’opportunità per fugare i principali dubbi applicativi relativi a tale istituto, in attesa della pubblicazione della Circolare definitiva.

Le novità

Il regime fiscale applicabile ai Trust è stato recentemente oggetto di innovazioni:

  • da parte del legislatore italiano in relazione alla tassazione diretta dei Trust situati in paradisi fiscali
  • in diverse sentenze in materia di tassazione indiretta nel momento dell’apporto dei beni al Trust
  • in relazione agli obblighi di monitoraggio fiscale e all’applicazione delle imposte sul patrimonio.

Con riferimento ai trust esteri opachi situati in Stati a tassazione privilegiata, come confermato dalla bozza di Circolare in commento nell’ambito dell’imposizione diretta, le attribuzioni di reddito da parte del Trust sono soggette a tassazione in capo ai beneficiari residenti come redditi di capitale. Non è riconosciuta alcuna possibilità di dimostrare un “effective economic placement” (i.e. la genuinità della localizzazione in quei Paesi attraverso una struttura organizzata) mediante l’istituto dell’interpello. Inoltre, la bozza chiarisce che qualora non sia possibile operare una distinzione tra gli assets e il reddito opera la presunzione secondo cui l’intero importo ricevuto dal beneficiario residente in Italia è qualificato come reddito di capitale.

Ai fini delle imposte indirette, dopo anni di orientamenti contrastanti da parte della giurisprudenza, la bozza di Circolare afferma che l’imposta sulle donazioni non si applica quando i beni sono “attribuiti” al Trust italiano dal settlor ma solo quando essi vengono effettivamente devoluti ai beneficiari.

In relazione all’atto costitutivo del Trust e ai successivi atti di attribuzione patrimoniale al Trust viene confermato che l’imposta di successione/donazione è dovuta in misura fissa pari ad Euro 200.

In tema di obblighi di monitoraggio fiscale, il Trust trasparente residente in Italia dovrà indicare il valore delle attività estere e la percentuale di attività non attribuibile ai beneficiari effettivi residenti: i beneficiari effettivi sono “identificati o facilmente identificabili” dall’atto costitutivo o da altri documenti, anche indirettamente. Uno degli aspetti su cui ci si attende un cambiamento di orientamento da parte delle autorità fiscali riguarda l’obbligo imposto ai beneficiari residenti – ancorché non identificati – di indicare i beni attribuiti loro dal Trust nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

I soggetti fiscalmente residenti in Italia sottoposti agli obblighi di monitoraggio fiscale sono tenuti a pagare le imposte sul patrimonio (i.e. IVIE e IVAFE) in relazione agli investimenti e alle attività finanziarie detenute all’estero.

L’articolo si conclude con l’auspicio di una maggiormente definita regolamentazione del Trust – stante l’incertezza legata ad alcuni aspetti giuridici/fiscali non irrilevanti – al fine di incoraggiare l’ulteriore sviluppo dello strumento in chiave successoria e non solo.

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  • Leggi l'articolo su European Taxation di IBFD (in inglese) (PDF, 0 bytes)
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