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Home » Attualità » Fondo Salvaguardia Imprese per i marchi storici, riforma dei marchi in Argentina e nuovi limiti all’artigianalità: le novità IP di marzo 2026

Fondo Salvaguardia Imprese per i marchi storici, riforma dei marchi in Argentina e nuovi limiti all’artigianalità: le novità IP di marzo 2026

24 Marzo 2026 | Approfondimenti

Orizzonti IP e Advertising: proteggere le idee, potenziare l’impresa | Marzo 2026

Orizzonti IP e Advertising nasce su impulso del dipartimento IP di Andersen con lo scopo di colmare la distanza tra il diritto e il business reale.
Gli avvocati Francesco Inturri e Emanuele Sacchetto  curano una selezione di approfondimenti per guidare imprenditori e manager nelle scelte di tutela dei diritti di privativa intellettuale in Italia e all’estero.

Di seguito un estratto del numero di marzo 2026 della newsletter che tratta dei maggiori cambiamenti nel mondo della proprietà intellettuale e della pubblicità con un’analisi ragionata e puntuale delle  novità normative e dei casi giurisprudenziali, per fornire consigli pratici di natura legale e fiscale.

Fondo Salvaguardia Imprese

Con la Legge PMI 2026 i titolari di marchi storici possono ora accedere al Fondo Salvaguardia Imprese per l’acquisizione di imprese in difficoltà. L’entrata in vigore della Legge ha ampliato le possibilità di utilizzo del Fondo Salvaguardia Imprese fino ad oggi deputato solo a strumento per il salvataggio da parte dello Stato di imprese italiane in difficoltà.

Il nuovo meccanismo del fondo e i requisiti di accesso

Le imprese titolari di un marchio storico di interesse nazionale potranno oggi accedere alle risorse per acquisire o rilevare aziende italiane in difficoltà, a condizione che tali aziende:

  • siano italiane
  • operino in un settore produttivo omogeneo a quello dell’impresa che chiede di accedere al Fondo
  • impieghino almeno 20 dipendenti.

Perché cambia il paradigma

L’obiettivo della riforma è mantenere attive competenze produttive, occupazione e filiere economiche di interesse per la nazione, favorendo aggregazioni industriali omogenee e rafforzando le filiere produttive italiane permettendo loro di competere con i grandi gruppi internazionali.
Agli interventi pubblici per salvare le imprese si affianca, quindi, la possibilità per imprese solide di rilanciare realtà produttive del nostro Paese.

Il nuovo ruolo dei marchi storici

I marchi storici sono al centro di questo programma di riforma e ricoprono un ruolo attivo per indirizzare il futuro industriale del Paese.

Così, il marchio storico diventa una leva per lo sviluppo del Made in Italy che cresce, si innova e compete su mercati sempre nuovi.

L’Argentina riforma la procedura di registrazione dei marchi

Con la risoluzione 583/2025 dell’11 dicembre 2025 l’Instituto Nacional de la Propriedad Industrial (INPI) ha modificato la procedura di esame e registrazione dei marchi argentini, con l’obiettivo di accelerare le tempistiche per le registrazioni.

Cosa cambia

Dal 1° marzo 2026 l’INPI non effettuerà più un controllo sulla novità di un marchio oggetto di domanda di registrazione.

Gli unici aspetti sui quali l’INPI effettuerà una verifica preliminare rimangono:

  • la capacità distintiva del marchio richiesto e
  • la non contrarietà dello stesso alla legge e al buon costume

L’eventuale contrasto, dunque, con i marchi anteriormente registrati dovrà essere monitorato e contestato dai titolari dei medesimi marchi anteriori.

Inoltre, viene abbreviato il termine di pubblicazione delle domande (che saranno pubblicate per un solo giorno) e il termine per presentare eventuali opposizioni (pari a soli 30 giorni dalla data di pubblicazione).

I marchi interessati dalla riforma in Argentina

La riforma coinvolge non solo le domande depositate dopo l’11 dicembre 2025 ma anche quelle pendenti a quella data.

Effetti concreti per i titolari dei marchi

A seguito della riforma, una domanda di marchio identico/simile a un marchio anteriore già registrato in Argentina non sarà bloccata d’ufficio.

Pertanto, ai titolari dei marchi anteriori è richiesto ora un ruolo più attivo nel difendere i propri marchi anteriori, anche in considerazione del termine accorciato in cui è possibile presentare  opposizione.

Nuovi limiti al riferimento all’artigianalità di un prodotto in pubblicità

Con la legge PMI 2026 sono stati introdotti nuovi limiti e sanzioni all’uso di riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e servizi commercializzati dalle imprese in mancanza di alcuni requisiti specifici.

Cosa prevede la legge PMI 2026

La Legge PMI 2026, prevede espressamente che le società non possano adottare quale marchio/ditta/insegna o nella promozione pubblicitaria dei propri prodotti e servizi una denominazione  che contenga “riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e dei servizi” se la società:

  • non è iscritta all’albo provinciale delle imprese artigiane e
  • non produce o realizza direttamente i prodotti e servizi pubblicizzati/posti in vendita.

Eventuali sanzioni

In caso di violazione, l’autorità regionale competente potrà irrogare una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pari all’1% del fatturato dell’impresa (e in ogni caso non inferiore a 25’000 euro) per ogni violazione.

Nuove regole e impatti sul mercato

La finalità di queste disposizioni è quella di fornire maggior chiarezza e certezza giuridica alle imprese che intendono utilizzare denominazioni e riferimenti all’artigianalità dei propri prodotti,
oltre naturalmente a garantire una maggior consapevolezza e tutela del consumatore.

Le nuove disposizioni non modificano le modalità con cui è possibile iscriversi all’Albo provinciale delle imprese artigiane, ma introducono requisiti più stringenti per l’uso di riferimenti all’artigianato e all’artigianalità dei propri prodotti/servizi.

 

Pillole di giurisprudenza

  • Nomi a dominio: il distributore non ha diritto di registrare o utilizzare un nome a dominio che contenga il marchio del produttore senza autorizzazione
  • Know-how: ai fini della tutela non è richiesta la novità assoluta ma la sola “segretezza relativa”

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