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Home » Attualità » Legge di conversione del DL Agricoltura: fotovoltaico a terra, diritti di superficie, biometano

Legge di conversione del DL Agricoltura: fotovoltaico a terra, diritti di superficie, biometano

25 Luglio 2024 | Approfondimenti

Carlo Gioffré e i professionisti della service line Public Law di Andersen hanno curato un approfondimento dove vengono prese in esame le novità introdotte dalla legge di conversione del DL Agricoltura.

Infatti, lo scorso 12 luglio il DL Agricoltura è stato convertito in legge con modificazioni, apportando delle importanti novità normative per il mondo delle rinnovabili, in particolare per gli impianti fotovoltaici a terra in aree agricole, per la durata dei diritti superficie e per il biometano.

Impianti fotovoltaici a terra in aree agricole

Il testo definitivo del DL Agricoltura prevede il generale divieto di installare impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra nelle aree agricole, salvi i casi espressamente indicati. Sarà possibile realizzare tale tipologia di impianti in aree agricole, solamente in aree dove sono installati impianti della stessa fonte, nelle cave o miniere cessate, in siti ferroviari, autostradali e aeroportuali, nelle aree interne degli impianti industriali o entro 500 metri da essi e entro 300 metri dalle autostrade.

Inoltre, sono fatti salvi i casi in cui l’impianto fotovoltaico serva una Comunità Energetica Rinnovabile (CER) oppure attui un progetto del PNRR.

Se si considera che gli impianti fotovoltaici sono gli impianti più diffusi in Italia e che le aree agricole costituiscono la tipologia di aree più presente, tale novità legislativa può costituire un serio ostacolo all’ulteriore sviluppo delle rinnovabili e al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione.

Durata del diritto di superficie

Il nuovo testo del DL Agricoltura prevede che nei terreni ricadenti nelle Aree Idonee, la durata dei contratti, anche preliminari, di concessione del diritto di superficie per l’installazione e l’esercizio di impianti a fonti rinnovabili, non possa essere inferiore a 6 anni, decorsi i quali i contratti sono rinnovati per ulteriori 6 anni.

Alla seconda scadenza, ciascuna parte potrà alternativamente rinnovare il contratto a nuove condizioni, oppure rinunciare al rinnovo espressamente. Se non avviene la rinuncia espressa al rinnovo, il contratto si rinnoverà ulteriormente.

Tale novità appare criticabile sotto molteplici aspetti. Infatti, la durata del contratto appare inferiore alla durata di vita media degli impianti a fonti rinnovabili. Questo comporta un aumento del rischio di perdere la disponibilità dei terreni prima della fine della vita dell’impianto, e, di conseguenza, mina la sicurezza e la stabilità indispensabili per sviluppo dei progetti.

Inoltre, per il modo in cui la norma è stata redatta, l’interpretazione può risultare controversa, se non addirittura contraddittoria. Infatti, si richiama la disciplina delle Aree Idonee per l’eolico e il fotovoltaico, ma allo stesso tempo si fa riferimento a tutti gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, genericamente intesi. Per tale ragione, la disposizione non appare pienamente coordinata con il complesso normativo e potrà dar luogo a incertezze e divergenze interpretative e applicative.

 

Per conoscere nel dettaglio tutte le novità sulla legge di conversione del DL Agricoltura, vi invitiamo a consultare e scaricare l’approfondimento in allegato.

I nostri professionisti sono a vostra disposizione per chiarimenti e informazioni.

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